CONSULENTE DEL CREDITO E ASSICURATIVO

POLIZZE PROFESSIONALI

Assicurazione per strutture sanitarie e studi medici
Polizza R.C.T./R.C.O prevista dalla legge Gelli-Bianco per le Strutture Sanitarie e Studi Medici.
Il testo di legge non fa alcun riferimento a direzioni sanitarie o altri parametri, come ad esempio il possesso di specializzazioni mediche, che possano differenziare la struttura sanitaria da un′associazione di due professionisti che svolgano la professione medica o anche paramedica ′a qualunque titolo′. Per cui, sia ai fini assicurativi, che per tutti gli obblighi e disposizioni del decreto Gelli rientrano nella definizione di struttura sanitaria: Asl e ospedali pubblici facenti parte del servizio sanitario nazionale; strutture sanitarie o sociosanitarie private convenzionate con il servizio sanitario nazionale; strutture residenziali pubbliche e private anche se costituite da sanitari non medici; strutture ambulatoriali pubbliche e private anche se costituite da sanitari non medici; studi associati sia medici che paramedici o sanitari non medici.
Inoltre questi professionisti: medici dipendenti di aziende sanitarie private; medici dipendenti di aziende sanitarie pubbliche; medici dirigenti/non dirigenti dipendenti Ssn-covid 19; medici liberi professionisti.
La legge Gelli-Bianco prevede, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private l′obbligo di assicurazione a copertura sia della responsabilità civile contrattuale (cd. R.C. Professionale) che della responsabilità extracontrattuale (cd. R.C.T) verso terzi e verso i prestatori d′opera (cd. R.C.O.), anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime.
Le polizze devono prevedere l′azione diretta nei confronti della Compagnia. Con l′azione diretta il paziente o gli eredi potranno chiamare in causa direttamente la Compagnia Assicurativa.
Considerando il numero di richieste di risarcimento che già attualmente colpiscono il settore e che, con ogni probabilità, sono destinate ad aumentare a causa dei nuovi oneri che il decreto Gelli tende a spostare dal medico alla struttura sanitaria e in virtù delle forti limitazioni poste per le azioni di rivalsa, anche i premi assicurativi saranno ricalcolati in aumento. Al fine di abbassare l′entità dei premi la struttura sanitaria ha la possibilità di percorrere 3 strade: auto assicurarsi, prendersi in toto l′onere della gestione dei sinistri, comprese le spese legali e di gestione tecnica ed amministrativa (soluzione assolutamente sconsigliata per gli studi associati o le piccole cliniche); scegliere una soluzione mista tra auto assicurazione e formazione di una cosiddetta S.I.R., ossia una struttura interna capace di gestire in proprio i sinistri, come nel caso dell′auto assicurazione. I sinistri vengono gestiti autonomamente sino ad una certa entità di danno da risarcire, sotto la quale soglia non hanno necessità di essere comunicati alla Compagnia, la parte eccedente viene gestita dalla Compagnia assicurativa (soluzione assolutamente sconsigliata per gli studi associati o le piccole cliniche); applicare una franchigia alla polizza. Il sinistro in questo caso viene gestito dalle unità liquidative della Compagnia, che, una volta risarcito il danneggiato chiederà alla struttura sanitaria (soluzione percorribile per gli studi associati o le piccole cliniche).
Per poter valutare quale possa essere la migliore soluzione da adottare per la propria struttura va fatta un′analisi accurata del rischio. Numero dei medici, specializzazioni, numero pazienti e precedenti contenziosi. Abbiamo la possibilità, collaborando con le migliori Compagnie presenti sul mercato nazionale ed internazionale, di potervi indirizzare verso la soluzione più adeguata.

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RC strutture sanitarie
La polizza RCT/O che tutela le strutture sanitarie per i danni di natura contrattuale o extracontrattuale che possono cagionare a terzi, inclusi i dipendenti, durante lo svolgimento dell′attività.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne la Struttura Sanitaria o Sociosanitaria di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i., a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi nell′esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, anche in relazione a tutte le attività principali, collaterali, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
La garanzia comprende i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale nonché attraverso la telemedicina.
La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie, salvo quando agiscono nell′adempimento di una loro obbligazione direttamente assunta con l′assistito. La Compagnia si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del danno, compresa quella prevista dagli artt. 9 e 12 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i..
L′assicurazione comprende altresì: colpa grave;c RC dipendenti; direttore sanitario; medicina estetica; sostanze radioattive; distribuzione ed utilizzazione del sangue; esercizio di farmacie; piccola chirurgia ambulatoriale ed attività diagnostiche.

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Medici dipendenti di aziende sanitarie private
Gli assicuratori, fino a concorrenza del massimale, si obbligano a tenere indenne l′assicurato di ogni somma che questi sia tenuto legalmente a pagare in qualità di responsabile con colpa grave in conseguenza di danni e perdite patrimoniali causati a terzi inclusi i pazienti.
Il patrimonio dell′assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile per i danni conseguenti a lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell′attività professionale. Le seguenti garanzie sono acquistabili alternativamente o cumulativamente in base all′attività svolta dall′assicurato in qualità di: dipendente pubblico o convenzionato inclusa l′attività intramoenia anche allargata e specializzando che operi presso una struttura sanitaria pubblica (assicurazione di colpa grave); dipendente privato o convenzionato e specializzando che operi presso una struttura sanitaria privata (assicurazione di colpa grave); garanzie aggiuntive opzionali (operanti solo se attivate dal contraente e pagato il relativo premio aggiuntivo): ultrattività - in caso di prosecuzione dell′attività; le coperture assicurative operano entro i massimali previsti per ciascuna garanzia e comunque nel limite del massimale di polizza (da 1.000.000 a 5.000.000 euro).

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Medici dipendenti di aziende sanitarie pubbliche
Gli assicuratori, fino a concorrenza del massimale, si obbligano a tenere indenne l′assicurato di ogni somma che questi sia tenuto legalmente a pagare in qualità di responsabile con colpa grave in conseguenza di danni e le perdite patrimoniali causati a terzi inclusi i pazienti.
Copre il patrimonio dell′assicurato in qualità di soggetto civilmente responsabile per i danni conseguenti a lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell′attività professionale.
Le seguenti garanzie sono acquistabili alternativamente o cumulativamente in base all′attività svolta dall′assicurato in qualità di: dipendente pubblico o convenzionato inclusa l′attività intramoenia anche allargata e specializzando che operi presso una struttura sanitaria pubblica (assicurazione di colpa grave); dipendente privato o convenzionato e specializzando che operi presso una struttura sanitaria privata (assicurazione di colpa grave); garanzie aggiuntive opzionali (operanti solo se attivate dal contraente e pagato il relativo premio aggiuntivo): ultrattività - in caso di prosecuzione dell′attività.
Le coperture assicurative operano entro i massimali previsti per ciascuna garanzia e comunque nel limite del massimale di polizza (da 1.000.000 a 5.000.000 euro).

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Medici dirigenti/non dirigenti dipendenti SSN-Covid 19
L′assicurazione tiene indenne l′assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all′erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla corte dei conti con accertamento della colpa grave dell′assicurato. É altresì inclusa l′azione di rivalsa dell′impresa di assicurazione dell′azienda sanitaria e l′azione di responsabilità amministrativa esperita dall′azienda sanitaria.
L′assicurazione è riferita a tutte le mansioni medico-sanitarie demandate all′assicurato nella sua qualità di esercente la professione sanitaria che svolge l′attività professionale nell′ambito del sistema sanitario pubblico.
Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l′assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell′esercizio dell′attività professionale.
L′assicurazione è prestata nella forma claims made, ovvero è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del periodo di assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nella scheda di copertura, e a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all′assicurato, e da questi regolarmente denunciata agli assicurator, durante il periodo di assicurazione.
Terminato tale periodo, cessa ogni obbligo degli assicuratori e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere loro denunciata.

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Medici liberi professionisti
L′assicuratore tiene indenne l′assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni e, solo dove espressamente previsto, per le perdite pecuniarie involontariamente cagionati a terzi nell′esercizio dell′attività professionale descritta nel modulo di polizza, indipendentemente dal grado di colpa (sia lieve che grave).
Si tratta di una polizza di responsabilità civile professionale: il patrimonio dell′assicurato di quanto sia tenuto a pagare in qualità di soggetto civilmente responsabile per i danni conseguenti a lesioni personali, morte e danni materiali a cose, causati a terzi nello svolgimento dell′attività professionale. garanzie aggiuntive opzionali (operanti solo se attivate dal contraente e pagato il relativo premio aggiuntivo): ultrattività - in caso di prosecuzione dell′attività le coperture assicurative operano entro il massimale di polizza (da 1.000.000 a 3.000.000 euro).

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Dichiaro di aver letto e di accettare i termini e le condizioni