Polizza R.C.T./R.C.O prevista dalla legge Gelli-Bianco per le Strutture Sanitarie e Studi Medici.
Il testo di legge non fa alcun riferimento a direzioni sanitarie o altri parametri, come ad esempio il possesso di specializzazioni mediche, che possano differenziare la struttura sanitaria da un′associazione di due professionisti che svolgano la professione medica o anche paramedica ′a qualunque titolo′. Per cui, sia ai fini assicurativi, che per tutti gli obblighi e disposizioni del decreto Gelli rientrano nella definizione di struttura sanitaria: Asl e ospedali pubblici facenti parte del servizio sanitario nazionale; strutture sanitarie o sociosanitarie private convenzionate con il servizio sanitario nazionale; strutture residenziali pubbliche e private anche se costituite da sanitari non medici; strutture ambulatoriali pubbliche e private anche se costituite da sanitari non medici; studi associati sia medici che paramedici o sanitari non medici.
Inoltre questi professionisti: medici dipendenti di aziende sanitarie private; medici dipendenti di aziende sanitarie pubbliche; medici dirigenti/non dirigenti dipendenti Ssn-covid 19; medici liberi professionisti.
La legge Gelli-Bianco prevede, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private l′obbligo di assicurazione a copertura sia della responsabilità civile contrattuale (cd. R.C. Professionale) che della responsabilità extracontrattuale (cd. R.C.T) verso terzi e verso i prestatori d′opera (cd. R.C.O.), anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime.
Le polizze devono prevedere l′azione diretta nei confronti della Compagnia. Con l′azione diretta il paziente o gli eredi potranno chiamare in causa direttamente la Compagnia Assicurativa.
Considerando il numero di richieste di risarcimento che già attualmente colpiscono il settore e che, con ogni probabilità, sono destinate ad aumentare a causa dei nuovi oneri che il decreto Gelli tende a spostare dal medico alla struttura sanitaria e in virtù delle forti limitazioni poste per le azioni di rivalsa, anche i premi assicurativi saranno ricalcolati in aumento. Al fine di abbassare l′entità dei premi la struttura sanitaria ha la possibilità di percorrere 3 strade: auto assicurarsi, prendersi in toto l′onere della gestione dei sinistri, comprese le spese legali e di gestione tecnica ed amministrativa (soluzione assolutamente sconsigliata per gli studi associati o le piccole cliniche); scegliere una soluzione mista tra auto assicurazione e formazione di una cosiddetta S.I.R., ossia una struttura interna capace di gestire in proprio i sinistri, come nel caso dell′auto assicurazione. I sinistri vengono gestiti autonomamente sino ad una certa entità di danno da risarcire, sotto la quale soglia non hanno necessità di essere comunicati alla Compagnia, la parte eccedente viene gestita dalla Compagnia assicurativa (soluzione assolutamente sconsigliata per gli studi associati o le piccole cliniche); applicare una franchigia alla polizza. Il sinistro in questo caso viene gestito dalle unità liquidative della Compagnia, che, una volta risarcito il danneggiato chiederà alla struttura sanitaria (soluzione percorribile per gli studi associati o le piccole cliniche).
Per poter valutare quale possa essere la migliore soluzione da adottare per la propria struttura va fatta un′analisi accurata del rischio. Numero dei medici, specializzazioni, numero pazienti e precedenti contenziosi. Abbiamo la possibilità, collaborando con le migliori Compagnie presenti sul mercato nazionale ed internazionale, di potervi indirizzare verso la soluzione più adeguata.
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